biologico
Il vino biologico e le regole Europee
vino biologico : Fino alla pubblicazione del Regolamento Europeo 203/2012, il 9 Marzo 2012, il vino biologico formalmente non esisteva. Fino ad allora si poteva al massimo indicare il vino come “prodotto con uve da agricoltura biologica“, qualora ne sussistessero i presupposti.
Con tale regolamento, l’Europa ha finalmente riconosciuto la possibilità di immettere sul mercato prodotti ufficialmente riconosciuti come “vini biologici“.
La differenza non è da poco
infatti secondo la nuova normativa vengono delineate anche le modalità di vinificazione, approvate dallo Standing Committee on Organic Farming (SCOF), il Comitato permanente per l’agricoltura biologica. Inoltre vine anche creato un logo europeo da apporre in etichetta per le aziende certificate da un ente autorizzato.
Caratteristiche dei vini biologici
Per essere in regola con queste nuove norme, le “Cantine Bio” accettano una serie di restrizioni nell’utilizzo di determinate pratiche enologiche e nell’impiego di sostanze coadiuvanti durante la vinificazione.
Per definirsi biologico il produttore può utilizzare circa la metà del numero di coadiuvanti rispetto ad un produttore convenzionale.
Il quantitativo di anidride solforosa nei vini biologici è stato uno degli argomenti più dibattuti ed ha portato alla decisione finale da parte della UE di porre i limiti di solforosa totale per i vini biologici rossi secchi a massimo 100 mg/l, mentre per i bianchi secchi potrà essere al massimo di 150 mg/l.
Questi valori suonano alti per i vini Italiani, che risultano, grazie anche alle condizioni climatiche più favorevoli alla coltivazione della vite nel nostro Paese, in massima parte già all’interno di questi standard a prescindere dalla loro certificazione biologica o meno.
un vino può definirsi biologico quando:
- Viene prodotto a partire da uve biologiche, ossia coltivate senza l’aiuto di sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi, pesticidi in genere) e senza l’impiego di organismi geneticamente modificati;
- Viene vinificato utilizzando solo i prodotti enologici e i processi autorizzati dal già menzionato regolamento 203/2012 (elenco nell’allegato VIII bis).
L’azienda vitivinicola
deve munirsi di una certificazione di conformità da parte di un ente certificatore riconosciuto. Nell’ambito di questi limiti ed in conformità alle disposizioni imposte dalle normative, ogni produttore biologico certificato potrà comunque seguire la propria specifica condotta e il proprio stile di produzione, utilizzando le pratiche agronomiche ed enologiche più rispondenti al proprio concetto personale di “agricoltura sostenibile”.
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